IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio
2021 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'onorevole Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro
senza  portafoglio  onorevole  Renato  Brunetta e'  stato   conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
del ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  del   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  del  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233,  che  ha  previsto  la  costituzione  con  decreto  del
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   dell'Unita'   per   la
semplificazione e la qualita' della regolazione; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  dell'Unita'   per   la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con  un  contingente
di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare,  l'art.  14  relativo  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
giugno 2013, che ha costituito l'Unita' per la semplificazione  e  la
qualita' della regolazione e successive modificazioni; 
  Ritenuto  opportuno  delegare   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, onorevole Renato Brunetta, le  funzioni  di  cui  al
presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dal 12 marzo 2021, il Ministro senza portafoglio per
la pubblica amministrazione, on. prof. Renato  Brunetta,  di  seguito
denominato «Ministro»,  e  delegato  ad  esercitare  le  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo, promuovendo ogni  necessaria  iniziativa
anche normativa e di  codificazione,  nonche'  le  connesse  funzioni
amministrative, di vigilanza  e  verifica,  ed  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri, in materia di: 
    a)    lavoro    pubblico,    organizzazione    delle    pubbliche
arnministrazioni  e  sistemi  di  gestione  orientati  ai  risultati,
nonche' in materia di innovazione organizzativa  e  gestionale  delle
amministrazioni pubbliche; 
    b) semplificazione amministrativa e normativa, nell'ambito  degli
specifici  indirizzi  impartiti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di  organizzazione  e
di gestione delle pubbliche  amministrazioni,  di  cui  al  comma  1,
lettera a) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i  seguenti
ambiti: 
    a)  l'organizzazione,  il  riordino  e  il  funzionamento   delle
pubbliche  amministrazioni,  anche  con   riferimento   a   eventuali
iniziative normative di  razionalizzazione  degli  enti,  nonche'  il
coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione degli  articoli
5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione,  della  legge  15
marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; 
    b) le iniziative di riordino  e  razionalizzazione  di  organi  e
procedure, nonche' attuazione  del  piano  di  modernizzazione  della
struttura  della  pubblica  amministrazione,  con  riferimento   alla
sperimentazione  di  diversi  moduli  relazionali  tra  cittadino   e
Amministrazione,  nonche',  in   raccordo   con   il   Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale,  la  promozione
della cultura informatica e la diffusione delle innovazioni  connesse
all'uso delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia,  l'efficienza
e l'economicita'  delle  pubbliche  amministrazioni,  la  trasparenza
dell'azione amministrativa,  anche  in  relazione  alle  disposizioni
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n.  33,  e  successive  modificazioni,  la  qualita'  dei
servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori  di
interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e
delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli  oneri
amministrativi per le imprese e i cittadini; 
    d) le iniziative e  le  misure  di  carattere  generale  volte  a
garantire la piena ed  effettiva  applicazione  ed  attuazione  delle
leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese  quelle  inerenti
alle sedi di lavoro,  ai  servizi  sociali  e  alle  strutture  delle
pubbliche amministrazioni; 
    e) le attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
valutazione del  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  con
riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di
valutazione della produttivita' e del merito,  anche  ai  fini  della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, nonche' le attivita'  di
indirizzo sulle direttive generali per l'attivita'  amministrativa  e
per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    f) le attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
reclutamento  e  svolgimento  delle   procedure   concorsuali   delle
pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la
diversificazione  e  flessibilita',  anche  territoriale,   il   buon
andamento e la trasparenza; 
    g) le attivita' di indirizzo, coordinamento e  programmazione  in
materia di formazione, di aggiornamento professionale e  di  sviluppo
del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la
gestione delle risorse nazionali ed  europee  assegnate  e  destinate
alla formazione, le iniziative per  l'attivazione  di  servizi  nelle
pubbliche  amministrazioni,  le   iniziative   per   incentivare   la
mobilita', il lavoro a tempo parziale e quello a  distanza,  tra  cui
lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile  e
le misure di  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei
dipendenti pubblici; 
    h) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  lavoro  pubblico  e   organizzazione   delle   pubbliche
amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; al decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;  alla  legge  20
marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi  di
soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla  legge  7
giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni,  in  relazione  agli
aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  con  particolare  riferimento  alle  procedure
concorsuali e al reclutamento nonche' agli aspetti  di  efficienza  e
razionalizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni;  alla  legge  7
agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12
giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni,  limitatamente  ai
dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   dei   comparti   di
contrattazione collettiva e delle  autonome  aree  di  contrattazione
della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro  del
13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di  quella  diplomatica,
al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e  ricercatori
universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dalla  legge  4  giugno  1985,  n.  281,  e
successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  e
successive   modificazioni,   e   al   personale   delle    autorita'
amministrative indipendenti e di cui alla legge 19  giugno  2019,  n.
56; 
    i) le funzioni del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al Formez PA,
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorita'
nazionale anticorruzione; 
    l) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali  sui
temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti
con l'Unione europea, l'OCSE c le  altre  istituzioni  internazionali
che svolgono attivita' riguardanti le pubbliche amministrazioni; 
    m) il conferimento degli incarichi di direzione degli  uffici  di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  nei  ministeri  e  nel  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
    n) coordinamento in  materia  di  valutazione  e  garanzia  della
dirigenza; 
    o) le attivita' residuali della  segreteria  dei  ruoli  unici  e
l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e  della  legge  15
luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni; 
    p)   la   rivisitazione   del   regime   delle    responsabilita'
amministrative e contabili dei pubblici dipendenti anche  di  livello
dirigenziale, in ragione del mutato quadro normativo  in  materia  di
pubblico impiego; 
    q) il coordinamento, negli  ambiti  di  competenza  del  presente
decreto, dell'attuazione  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137,  e
successive modificazioni; 
    r) la  razionalizzazione  degli  apparati  centrali e  periferici
della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli  di
decentramento amministrativo; 
    s) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici
o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini,
anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni; 
    t) la definizione  di  programmi  generali  e  unitari  dell'alta
formazione  per  i  dirigenti  pubblici,  nonche'  dell'aggiornamento
professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici, anche
la fine di  implementare  l'applicazione  delle  nuove  modalita'  di
reclutamento flessibile; 
    u) la definizione e  l'attuazione  di  politiche  di  innovazione
organizzativa e  gestionale  delle  pubbliche  amministrazioni  anche
mediante  l'individuazione  di  nuovi  modelli  organizzativi  e   di
funzionamento dei  Ministeri  e  degli  enti  pubblici,  nonche',  in
raccordo con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
nel pieno rispetto delle rispettive competenze  e  delle  prerogative
anche costituzionali, proporre modelli organizzativi  e  di  gestione
delle Regioni e degli Enti locali, al fine di rendere  piü  uniforme,
efficiente  e  razionale  il  sistema  complessivo   della   pubblica
amministrazione; 
    v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle  disposizioni
relative  alle  materie  rientranti  nella  presente  delega  che  si
applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di  cui  all'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui  al  comma  1,
lettera b) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i  seguenti
ambiti: 
    a)  la  promozione  e  il  coordinamento   delle   attivita'   di
semplificazione amministrativa e normativa finalizzate  a  migliorare
la qualita' della regolazione e ridurre i costi burocratici  gravanti
su cittadini e imprese ed  accrescere  la  competitivita'  attraverso
interventi   normativi,   amministrativi,   organizzativi,    nonche'
dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e
dell'OCSE in materia di quale della  regolazione  per  gli  specifici
ambiti di competenza; 
    b)  il   coordinamento   dell'attuazione   delle   attivita'   di
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle  iniziative
di riduzione degli oneri per le piccole e medie  imprese  secondo  il
principio di proporzionalita', nonche' l'attuazione  delle  attivita'
previste  dalla  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  e   successive
modificazioni,  in  materia   di   valutazione,   trasparenza   degli
adempimenti e compensazione degli oneri; 
    c) la  predisposizione  o  la  co-proposizione  delle  iniziative
dirette al riordino o alla semplificazione della  normativa  vigente,
nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    d) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e
alla  certezza  dei   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi; 
    e)  il  coordinamento  e  la   promozione   delle   attivita   di
monitoraggio  dell'attuazione  e  dell'impatto  degli  interventi  di
semplificazione,  nonche'  la  promozione  e  il  coordinamento,   in
raccordo con l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  riforme
istituzionali e   i   ministri   competenti,   delle   attivita'   di
consultazione pubblica anche attraverso strumenti  telematici  ed  il
coordinamento della consultazione delle categorie  produttive,  delle
associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale
alle attivita' di semplificazione. 
  4.  Il  Ministro  opera  in  costante  raccordo  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  riguarda  gli  effetti
finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi
di gestione dei ministeri. 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il
Ministro si avvale: 
    a) del Dipartimento della funzione pubblica; 
    b)  dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la  qualita'  della
regolazione.